Emissioni Odorigene e Normative

Emissioni Odorigene e Normative

Emissioni Odorigene e Normative – Il “Problema odori”. L’odore non è una grandezza fisica e non esiste una correlazione tra odore e struttura chimica delle sostanze. Questa è la principale ragione per cui risulta estremamente difficoltoso individuare rigorosamente i composti responsabili degli odori.

Buona parte delle sostanze chimiche dotate di elevata volatilità è caratterizzata da un odore piu o meno intenso e percettibile. La percezione odorigena è legata alla presenza di composti contenenti azoto, zolfo, alogeni (bromo e cloro), oltre che composti con gruppi funzionali quali aldeidi, chetoni, eteri. Negli impianti di trattamento rifiuti e delle acque reflue l’elevato impatto odorigeno è dovuto generalmente alla presenza di cataboliti non completamente ossidati (riduzione parziale) del carbonio, dello zolfo e dell’azoto.

Emissioni Odorigene e Normative

Una data sostanza viene percepita a livello olfattivo quando è presente in una concentrazione tale da raggiungere una soglia. Questa soglia può variare considerevolmente da una sostanza, ma può venir percepita diversamente anche dai diversi percettori. I parametri specifici di un composto che influenzano maggiormente il potere odorigeno di una sostanza sono la sua tensione di vapore, il peso molecolare e la capacità di raggiungere le mucose, sedi della percezione olfattiva.

Emissioni Odorigene – Vengono quindi coinvolte nella “questione odori” tutte le realtà produttive che comportano il rilascio in atmosfera dei citati composti responsabili delle emissioni. Gli impianti che tipicamente necessitano della realizzazione di impianti di abbattimento odori sono impianti di trattamento rifiuti e per la produzione del biogas, impianti di trattamento acque reflue, impianti dell’industria alimentare, concerie, impianti per la produzione di vernici, di cosmetici ma anche realtà legate all’attività agricola. La necessità di intervenire diventa particolarmente pressante nel momento in cui la realtà interessata sia collocata in prossimità di altre attività o “recettori sensibili”.

In questi contesti risulta fondamentale intervenire quanto più rapidamente possibile, con fine di limitare ogni possibilità di contenzioso.

Normative Emissioni Odorigene

Il “problema odori” è sempre stato trattato il maniera lacunosa dalla normativa italiana, che affrontava
prevalentemente la questione nelle aule di tribunale. In passato il problema è stato approcciato giuridicamente
solo con interventi a livello regionale e provinciale. Fra di esse, alcune tappe riferimento per lo sviluppo
normativo, vengono riportate di seguito

1. in Emilia Romagna “criteri generali individuati dal Direttore Generale all’Ambiente” (atto n. 4606 del

giugno 1999)

2. in Campania, Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di

compostaggio e stabilizzazione;

3. in Abruzzo, DGR 400 del 26.05.2004 Delibera Giunta Regionale del 22 aprile 2002 “Linee Guida per la

progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio e di biostabilizzazione” n. 709

(regione Basilicata);

4. BUR n. 27 Parte I del 14 giugno 2002 “Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione

degli impianti di compostaggio e di biostabilizzazione” (regione Sicilia);

5. Deliberazione Giunta Regionale (regione Lombardia) 16 aprile 2003 n. 7/12764 “linee guida relative alla

costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”;

6. Deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2005, n°568 (regione Veneto) “Norme tecniche ed

indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle

frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione

e digestione anaerobica”, disciplina la realizzazione e la conduzione operativa degli impianti di recupero

e trattamento. La presente norma afferma che: “I limiti per le emissioni devono fare riferimento a quelli

indicati dalla normativa per analoghe attivita, fermo restando che al di fuori dei confini dell’impianto deve

essere contenuta al massimo la molestia o il disagio provocati dalle attivita. In merito alla

determinazione analitica degli odori… si fara uso dell’olfattometria dinamica per la quantificazione delle

sorgenti definite, puntuali (condotte e camini) o areali (biofiltri, cumuli, ecc.), secondo i criteri indicati

dalla norma EN 13725:2004. La stima delle immissioni nell’ambiente deve prevedere l’adozione di un

idoneo modello matematico di dispersione, utilizzando come dati di input i valori di emissione determinati con l’olfattometria dinamica ed un congruo database di informazioni .

Emissioni Odorigene e Normative Unione Europea

Nei paesi dell’Unione Europea permane la tendenza di definire dei limiti emissivi da applicare agli impianti di

compostaggio. Tale approccio viene impiegato perchè detti impianti:

• sono caratterizzati da emissioni generalmente non tossiche ma responsabili di un elevato impatto

olfattivo e possono causare contenziosi con percettori sensibili posti nelle vicinanze;

• impiegano una tecnologia relativamente semplice, che poco si discosta da un impianto all’altro.

Con tale approccio e facendo riferimento ai dati provenienti dai monitoraggi condotti in passato nei vari impianti, è ragionevolmente possibile predire la configurazione impiantistica, al fine di garantire che un nuovo impianto possa soddisfare un limite emissivo stabilito.

In questo ambito si può individuare come riferimento la norma S 2205 -1 dell’Austria (ONORM S 2205 – 1, 1997), che fissa un limite pari a 300 ouE/m3 in uscita dai presidi (nello specifico recita: “In uscita da un impianto recintato o da un impianto chiuso, le emissioni di odore non dovrebbero superare una concentrazione di 300 ouE/m3

Emissioni Odorigene e Normative

Finalmente, con il D. Lgs. 183/2017 entrato in vigore il 19/12/2017, la normativa italiana ha riconosciuto e

formalizzato una linea per la gestione delle emissioni odorigene.

L’articolo 272-bis introduce la modifica della parte quinta del D. Lgs. 152/2006 in materia ambientale, relativa alla tutela dell’aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

Allo stato attuale l’odore è cosi classificato quale inquinante, riducendo la possibilità di fruizione dell’ambiente (secondo una definizione allargata di inquinamento). Gli odori possono essere misurati tramite le tecniche dell’olfattometria dinamica e sono soggetti a limiti emissivi.

Emissioni Odorigene e Normative

Questo Decreto indubbiamente porta a modificare l’approccio della gestione delle emissioni odorigene, che finora erano gestite caso per caso, principalmente nelle aule dei tribunali.

L’aggiornamento normativo esplicita di fatto il ruolo della normativa regionale e delle Autorità Competenti, fornendo misure limitative specificamente studiate sul caso. In questo modo, l’intervento operato dal D.L.vo 183/2017 non fa che razionalizzare ed ufficializzare una serie di poteri già previsti dalle leggi regionali.

Le norme tecniche ISO trattano il tema odori e olfattometria dinamica nella specifica UNI EN 13725:2004.